Indice dei contenuti
Svendite: regole e cose da sapere. 1
SVENDITE: QUANDO SONO A NORMA. 1
DECALOGO DEL BUON CONSUMATORE.. 3
OCCHIO AGLI SCONTI SUI SALDI 5
SALDI INVERNALI 2021 REGOLE. 8
SALDI E SVENDITE UNO SGUARDO AL SETTORE. 9
SITI INTERNET PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO SVENDITE.. 9
SVENDITE: TEMPI E REGOLE
Le svendite in genere iniziano con sconti del 20 o 30% sui capi della collezione appena passata fino a raggiungere punte del 70 o 80%. Di solito durano 60 giorni e la data di inizio cambia a seconda della stagione, estiva o invernale, e delle regioni.
Non tutti sanno che dietro i saldi esiste un modo di regole ben precise che i negozianti devono sempre rispettare per non incorrere in sanzioni, ma non sono solo loro i soggetti alle regole ma anche il consumatore, che non sempre è capace di effettuare degli acquisti di qualità scegliendo tra i capi in vendita.
Conoscere anche la psicologia del consumatore che aspetta le svendite per poter effettuare i propri acquisti, può aiutare a districarsi nella marea di sconti e di persone che queste creano inevitabilmente.
Acquistare prodotti a prezzo scontato sarà di sicuro un affare, ma bisogna sempre andarci coi piedi di piombo: la frenesia che prende tutti, da grandi a piccoli e da donne a uomini, può portare a realizzare acquisti sbagliati, ecco perché è anche importante prestare attenzione ad atteggiamenti scorretti dei negozianti, che possono tendere alla facile disonestà.
SVENDITE: QUANDO SONO A NORMA
In realtà, l’acquisto in periodi di svendite è regolamentato dal decreto legislativo nr 114/98, che ha riformato il settore commerciale stabilendo la libera circolazione delle merci, dettando i necessari requisiti di accesso all’attività commerciale, decidendo gli orari di apertura e chiusura dei negozi e fissando nell’articolo 15 del decreto le norme delle vendite straordinarie.
In pratica l’articolo tende a specificare cosa effettivamente si intenda con vendite straordinarie e cioè “le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
In particolare nel comma 3 dello stesso si specifica che le vendite straordinarie devono comprendere solo i prodotti della passata stagione, che se non venissero venduti entro un periodo limite andrebbero successivamente incontro a un notevole deprezzamento. Inoltre l’art. 15 lascia a ogni singola regione italiana, nonché alle diverse associazioni di consumatori e di imprese, le modalità e le decisioni in merito all’organizzazione stessa e allo svolgimento delle svendite, senza dimenticare le informazioni dovute agli stessi consumatori che devono essere fornite in modo corretto e trasparente, e i periodi e la durata delle stesse svendite.
Ritenuti grandi occasioni di risparmio e periodi in cui si può e si deve spendere, in realtà proprio durante i periodi di saldi avvengono le svendite più pazze e sfrenate per cui si rischia addirittura di spendere di più che se non ci fossero gli sconti, e anche con la convinzione di stare risparmiando. È così che la vede il famoso comportamentista ed economista Robert Meyer, che lavora come ricercatore alla Wharton School dell’University of Pennsilvania.
Proprio a proposito di questo atteggiamento del consumatore, gli stessi economisti lo hanno definito come “effetto sforamento” ovvero quando l’acquisto di un prodotto porta il consumatore a essere stimolato ad acquistare altro e altro ancora, che magari non risulta nemmeno essere necessario comprare. Per Meyer ci sono tre spiegazioni plausibili che riescono a far luce su che cosa in realtà guidi il consumatore verso codesti atteggiamenti: secondo la teoria della contabilità mentale, il risparmio negli acquisti conduce ad avere una percezione del budget a disposizione alterata, per cui si pensa di avere più liquidità di quanto si sia speso.
La teoria dell’emozione generalizzata invece asserisce che esistono vari fattori come l’allestimento del punto vendita, la folla, la musica che influenzano l’umore del consumatore rendendolo più favorevole all’acquisto e più euforico. La terza teoria è chiamata dell’attribuzione, e afferma che i consumatori sono indotti a considerare il punto vendita proprio come se fosse una persona e si comportano di conseguenza. Che siano state tutte le suddette teorie a indurre la Kinsella a scrivere quelli che sono diventati dei best sellers mondiali trasformatisi in film di successo?
CONSUMATORE VS SVENDITE
Naturalmente le norme che regolano le svendite sono anche delle norme che valgono per i consumatori, per tutelarli da eventuali comportamenti scorretti dei venditori che potrebbero approfittarsi della loro buona fede.
Contro piccole e grandi truffe o fregature commerciali, l’acquirente viene tutelato proprio dalle norme dell’art.15 del decreto, che anche molte associazioni od organizzazioni che lottano per la tutela del consumatore come la Codacons o la Adoc, mirano a prendere come punto di riferimento per buttar giù una lista di punti che il consumatore dovrebbe conoscere prima di darsi agli acquisti in saldo.
DECALOGO DEL BUON CONSUMATORE
Il prezzo: La prima cosa importante da verificare è che durante i saldi sia ben esposto il prezzo di vendita iniziale non scontato, la percentuale dello sconto e quindi il prezzo finale del prodotto.
Cambio della merce: in realtà, la merce acquistata in svendita si può sostituire secondo il decreto legislativo del 2002. Il capo difettoso si può cambiare se viene presentato alla cassa lo scontrino o la ricevuta fiscale della vendita dello stesso. Naturalmente il prodotto dev’essere nelle stesse condizioni di quando si è acquistato, altrimenti il negoziante viene gravato dei costi di riparazione dell’articolo.
Il commerciante una volta ripreso l’articolo difettoso, può decidere se ripararlo o sostituirlo, se ridurre ulteriormente il prezzo o restituire il prezzo d’acquisto in contanti all’acquirente. C’è da sottolineare però che se la richiesta di sostituzione dell’articolo comprato viene presentata per altre ragioni, diverse dal vizio e dalla mancata conformità dell’oggetto, questa diventa a discrezione del negoziante che potrà decidere di accettarla o meno. Rispetto agli anni precedenti, la restituzione non deve più avvenire entro otto giorni dalla data dell’acquisto come voleva l’art. 1495 del Codice Civile, perché con il decreto 114/98 il consumatore ha il diritto di denunciare il difetto di conformità dell’articolo che il negoziante gli ha venduto entro due mesi dalla data in cui tale difetto è stato rilevato.
Gli articoli che vengono proposti nei negozi durante l’intero periodo delle svendite devono effettivamente essere appartenuti alla collezione o alla stagione passata che sta finendo, e non devono essere dei fondi di magazzino, che invece devono essere venduti deprezzati di molto rispetto al prezzo iniziale.
Il negoziante non ha l’obbligo di far provare i capi ai consumatori, infatti, la possibilità di provare gli articoli anche quando vengono messi in saldo è a pura discrezione del commerciante. In questo caso però, le associazioni per la tutela dei consumatori consigliano di non fidarsi di quei commercianti che non rendono possibile la prova del capo.
Non tutti gli articoli diventano oggetto delle svendite di fine stagione, infatti, di solito solo prodotti d’abbigliamento, gli accessori, la biancheria intima, le calzature, la pelletteria e la valigeria nonché gli articoli sportivi, di elettronica, le confezioni e i prodotti tipici vengono messi in saldo.
Una particolare attenzione va prestata anche alle vetrine dei negozi specialmente a quelle che vengono interamente coperte da cartelloni e pubblicità impedendo così la visione dei prodotti presenti nel negozio, in questo modo infatti viene anche impedito il confronto tra i prezzi del cartellino e l’effettivo sconto sul prodotto. Ovviamente bisogna far caso che le pubblicità e gli eventuali manifesti presenti all’interno del punto vendita si riferiscano a sconti reali e che le informazioni che danno siano veritiere. Ciò significa che la grafica del cartellone deve tendere alla correttezza e alla trasparenza e soprattutto dev’essere facilmente intuibile: se il negoziante non rispettasse questi obblighi, rischierebbe delle salate sanzioni che variano da un minimo di 516,46€ a un massimo di 3.098,74€.
Attenzione alle etichette e ai cartellini: se non sono presenti o ben visibili e chiari sull’articolo in svendita, diffidate, dopotutto servono proprio per controllare il prezzo dell’articolo e quanto sconto viene fatto rispetto al costo iniziale, per questo devono esserci. Inoltre è importante controllare il materiale di cui è fatto il prodotto, quindi la composizione e la manutenzione dell’articolo stesso per non incorrere in potenziali danneggiamenti. Nel caso di un capo d’abbigliamento, per esempio, deve essere scritta la composizione, come va lavato e la stiratura.
Per quanto riguarda il pagamento di un capo in svendita, diffidate da chi obbliga solo a pagare in contanti. Infatti, se il punto vendita in periodi non sospetti accetta il pagamento tramite carta di credito o bancomat, deve dare questa possibilità anche durante le svendite. Il commerciante deve per forza accettare i pagamenti elettronici se espone all’interno del suo punto vendita gli adesivi che attestano la presenza di POS e senza pretendere oneri in più dal consumatore.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Poiché i comportamenti scorretti dei negozianti e le truffe sono all’ordine del giorno quando si tratta di svendite, il consumatore che ritiene di esserne stato vittima si deve rivolgere a una delle tante associazioni nate appositamente per la sua tutela, altrimenti ci si può rivolgere anche ai vigili urbani, all’ufficio comunale del commercio del comune in cui si è effettuato l’acquisto del prodotto in saldo o alla polizia municipale. Invece se la truffa riguarda il modo di pagamento elettronico, bisogna contattare direttamente la società che ha emesso la carta di credito.
Riassumendo e integrando il contenuto, al fine di evitare le truffe, il consumatore può seguire alcune semplici regole:
#1 Conservare lo scontrino
L’abbigliamento in svendita o in saldo può e deve essere cambiato dal commerciante quando non conforme o presenta difetti. Per questo motivo, il consiglio è di conservare sempre lo scontrino.
#2 Vendite di fine stagione
I saldi hanno l’obiettivo di smaltire le rimanenze della stagione ormai alle porte, non di vendere articoli invenduti e risalenti ad un periodo antecedente. Codacons consiglia di diffidare di quei negozi che all’improvviso riempiono interi scaffali di merce in saldo.
#3 Verificare prima di acquistare
Il consumatore attento, al fine di evitare truffe, potrebbe pensare di ispezionare i locali qualche giorno prima dell’inizio effettivo dei saldi così da verificare effettivamente se la merce è soggetta ad un effettivo sconto.
#4 Acquistare solo ciò di cui si ha bisogno
I prezzi scontati potrebbero portare ad acquistare prodotti di cui effettivamente non si ha bisogno, portando a spendere di più durante i saldi che nei giorni “normali”. Una buona prassi è quella di stabilire un budget da spendere nel periodo dei saldi e rispettarlo.
#5 Sconti superiori al 50%
Come verrà approfondito proseguendo la lettura, sconti superiori al 50% sono irrealistici e difficilmente applicabili da un commerciante anche in periodo di saldi.
#6 Negozio di fiducia
Il periodo dei saldi è uno dei meno consoni per provare ad acquistare i nuovi negozi. Servirsi in un negozio di fiducia è sicuramente un buon modo per evitare di subire una truffa.
#7 Prezzo precedente
Vi è l’obbligo di esporre il prezzo precedente ai saldi da parte dei commercianti, pertanto, il consiglio è di verificare sempre la presenza di due cartellini, uno indicante il prezzo vecchio, l’altro il prezzo in saldo.
OCCHIO AGLI SCONTI SUI SALDI
Ora che sapete quali sono le regole che legiferano l’acquisto dei prodotti durante i periodi di svendite e quelle che riguardano la tutela e la difesa del consumatore contro atteggiamenti scorretti o truffe dei negozianti, dovete sapere che le tante associazioni per mettere ulteriormente in guardia gli acquirenti più ingenui, forniscono altre piccole dritte in merito.
Come detto, per poter cambiare un articolo preso in saldo (ma ciò vale sempre, anche se il prodotto viene acquistato in periodi normali), bisogna presentare al negoziante lo scontrino fiscale, che vale almeno due mesi di garanzia, ecco perché lo scontrino va sempre richiesto e conservato. Inoltre, attenzione agli sconti troppo alti, superiori al 50%, perché potrebbe trattarsi di resti di magazzino oppure vorrebbe dire che i prezzi praticati prima del periodo di saldi erano troppo pompati.
Prima di darsi allo shopping sfrenato, sarebbe sempre buona norma avere le idee chiare su che cosa comprare, in questo modo si è meno raggirabili o influenzabili, inoltre meglio non acquistare mai subito nel primo negozio a disposizione ma meglio fare una sorta di giro di ricognizione e confrontare i prezzi da negozio a negozio. Anche appuntarsi il nome del negozio in cui si vede il prezzo più basso è consigliabile, nonché annotarsi il prezzo stesso. Meglio infine rivolgersi prima ai propri negozi di fiducia, dato che si conoscono già i negozianti, la qualità degli articoli in vendita e i prezzi.
Nel caso si avessero dubbi o problemi o si volessero ricevere notizie riguardo il periodo delle svendite, ci si può rivolgere agli uffici e ai rispettivi siti web della Camera del Commercio presenti in ogni città: presso questi uffici sarà possibile leggere la normativa che regola i diritti dei consumatori e quindi denunciare eventuali raggiri subiti sia durante le svendite che in periodi normali.
Quanto alle associazioni di consumatori pronte a intervenire nel caso quest’ultimo si trovasse in difficoltà o fosse stato truffato da un commerciante, le più attive sono la Adoc, il sindacato dei consumatori, la Codacons e il Movimento Difesa del Cittadino, che ha istituito un apposito sportello dedicato ai saldi, chiamato proprio Pronto Saldi per poter offrire ai consumatori consulenze e informazioni ad hoc.
SVENDITE TOTALI
Saldi, svendite totali, fuori tutto e liquidazioni. Sono tante le opportunità per i consumatori di approfittare di sconti e occasioni, anche fuori dai periodi estivi e invernali.
Per quanto riguarda le svendite totali, queste erano disciplinate dalla legge n.80 del 19 marzo 1980 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1980/03/24/080U0080/sg) poi abrogata e oggi disciplinata dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm)
Quando leggiamo cartelli esterni ai locali commerciali con la dicitura svendita totale, fuori tutto e liquidazione in un periodo diverso da quello previsto per i saldi è perché il locale in questione:
- sta cessando l’attività;
- sta trasferendo l’azienda in un altro posto;
- è in procinto di rinnovare i locali.
La così detta liquidazione o svendita totale può essere messa in atto in qualsiasi periodo dell’anno previa comunicazione al Comune tramite lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell’inizio della svendita.
Inoltre, l’operazione commerciale non può durare più di tredici settimane.
La comunicazione da inoltrare al Comune deve contenere, a seconda dei casi:
- l’atto di rinuncia all’attività commerciale;
- copia degli atti registrati (in caso di cessione dell’azienda);
- I documenti relativi al trasferimento della sede commerciale;
- i documenti relativi alla trasformazione o al rinnovo dei locali.
- La data di inizio e fine della svendita;
VENDITE DI FINE STAGIONE
Inerentemente alle vendite di fine stagione (saldi), queste riguardano tutti quei prodotti che subiscono nel tempo un notevole deprezzamento a causa della stagionalità.
In questo caso, oltre che poter essere svolte in un determinato periodo di tempo – in inverno e in estate, il titolare dell’attività deve, altresì, comunicare la data di inizio e di fine dei saldi almeno cinque giorni prima.
Durante il periodo dei saldi, non possono essere adottate altre vendite di tipo promozionale (ulteriori sconti o ribassi).
Le suddette promozioni non possono verificarsi neanche nei 40 giorni precedenti all’inizio dei saldi.
La normativa, tuttavia, esclude da tale regola la vendita di prodotti: alimentari e per l’igiene della persona e della casa.
Questi prodotti possono essere venduti in sconto durante qualsiasi periodo dell’anno e non è prevista alcuna comunicazione preliminare. Non è possibile però, anche in caso di prodotti alimentari e per l’igiene, proporre in sconto tutti i prodotti presenti nel locale ma solo una parte di questi.
SALDI INVERNALI 2021
Il 2 gennaio è partita ufficialmente la stagione dei saldi invernali 2021.
Una stagione caratterizzata dal Covid-19 e da una nuova normalità che ha cambiato anche il modo di intendere gli acquisti.
Come già vissuto durante i saldi estivi del 2020, le regioni stanno via via stabilendo la data di inizio dei saldi tenendo conto delle regole da rispettare e cercando di farle conciliare con la crisi che sta subendo il settore a cui tutti pensiamo quando si tratta di saldi: l’abbigliamento.
Le restrizioni e l’impossibilità di muoversi da una regione all’altra stanno fortemente limitando il giro di affari.
Le compere infatti, appaiono fortemente ridotte e il problema è stato evidenziato, tra gli altri, anche da Confcommercio (https://www.confcommercio.it/documents/20126/2866619/Decalogo+saldi+invernali+2021.pdf/7b3ea0b0-5ab7-f432-8a31-b0812805f9ec?version=1.0&t=1607683422697)
SALDI INVERNALI 2021 DATE
La parola d’ordine in questi saldi invernali è sicurezza. Una sicurezza che per essere garantita ha fatto slittare la data d’inizio dello shopping in molte regioni italiane.
Vediamo quando sono previsti l’inizio dei saldi a seconda della regione:
- 2 gennaio: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata;
- 4 gennaio: Abruzzo e Calabria;
- 5 gennaio: Sardegna;
- 7 gennaio: Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia;
- 9 gennaio: Umbria;
- 11 gennaio: Campania;
- 12 gennaio: Lazio;
- 16 gennaio: Marche e Provincia Autonoma di Bolzano;
- 29 gennaio: Liguria;
- 30 gennaio: Emilia-Romagna, Toscana, Veneto.
SALDI INVERNALI 2021 REGOLE
Quali regole per i saldi dell’inverno 2021? Le regole da rispettare sono diverse e non dovrebbero stupire in quanto sono le medesime che vengono seguite quotidianamente da tutti i cittadini italiani da oltre sei mesi. Vi sono, in realtà, alcune raccomandazioni aggiuntive le quali, insieme alle regole da rispettare, sono qui in basso riportate.
#1. Mantenere il distanziamento
Sebbene la corsa all’ultimo affare spesso implichi farsi un po’ di spazio tra la folla, quest’anno tali assembramenti non sono più concessi.
La distanza tra i clienti e il personale dovrà essere comunque rispettata e pari ad un metro, salvo diverse disposizioni emanate a livello regionale.
#2. Igiene
Ogni locale deve avere uno o più dispenser per igienizzarsi le mani. Prima di toccare qualsiasi prodotto è obbligatorio disinfettarsi le mani.
#3. Uso della mascherina
Clienti e personale devono indossare la mascherina durante tutto il periodo di soggiorno all’interno dell’attività commerciale.
#4. Cambiare la merce
Non differiscono le regole in merito al cambio o la sostituzione della merce (prodotti, abbigliamento). I commercianti hanno la facoltà di non cambiare un prodotto salvo che questo non sia danneggiato o non conforme, come stabilito dal Codice del Consumo.
#5. Provare i capi d’abbigliamento
È possibile provare i capi di abbigliamento o almeno non c’è una norma specifica che lo vieti. Tuttavia, un commerciante può decidere di non far provare i vestiti. Vi è, inoltre, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’interno dei camerini.
#6. Pagamenti
È fortemente consigliato l’uso del pagamento elettronico (carta di credito o bancomat) così da evitare lo scambio di denaro – monete e banconote.
Come riportato in un recente articolo, effettuare pagamenti elettronici nei negozi ha diritto al cash back. Tutte le condizioni sono riportate nell’articolo dedicato: Cashback: guida completa (https://www.guidaconsumatore.com/consumo_consumatori/cashback-guida-completa.html).
#7. Vendita e riparazione dei prodotti
Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, i capi in saldo devono essere a carattere stagionale e chiaramente deprezzati rispetto al prezzo originario. Vale sempre l’obbligo da parte dei commercianti di esibire il prezzo originario e il prezzo scontato.
Se un capo di abbigliamento, comprato in periodo di saldi, ha bisogno di modifiche (orlo, maniche..) il costo aggiuntivo, in generale, è a carico del cliente.
#8. Avvisi
Ogni negozio deve esporre un cartello indicante qual è il numero massimo di clienti che possono entrare. All’interno del locale, inoltre, si può soffermarsi solo per il tempo necessario all’acquisto e, chiaramente, si deve evitare ogni contatto fisico con le altre persone.
#9. Temperatura corporea
È bene sapere che, come riportato nel DPCM del 3 dicembre 2020, i supermercati e i centri commerciali possono impedire l’accesso a coloro che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
Tuttavia, i locali non hanno l’obbligo di dotarsi di un apposito termometro elettronico.
SALDI E SVENDITE UNO SGUARDO AL SETTORE
Federazione Moda Italia (http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4787/moda-e-on-line-articoli-di-moda-la-newsletter-dell-8-gennaio-2021-di-federazione-moda-italia) sta sollevando numerosi quesiti, perplessità, considerazioni e domande sul tema dei saldi 2021 in Italia.
Tra i punti di maggior dibattito vi sono: le norme da seguire e l’impatto negativo arrecato dal Covid-19. In particolare:
- Ogni anno sono oltre 15 milioni le famiglie italiane che approfittano dei saldi. La spesa media, per ogni individuo è di circa 110 euro.
Nel 2021 però, secondo le stime di Confcommercio, la spesa totale si ridurrà dai 5 miliardi del 2020 ai 4 miliardi del 2021.
- Federazione Moda Italia denuncia, altresì, una comunicazione errata da parte dei media e della stampa, rei di aver diffuso la falsa notizia secondo la quale nei week end sarebbero stati chiusi i negozi di abbigliamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione si possono consultare i siti web qui in basso riportato a tutela dei consumatori.
SITI INTERNET PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO SVENDITE
- Adoc
è l’Associazione nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei malati, dei contribuenti. - Mdc
sito del Movimento in Difesa del Cittadino
In conclusione, in questo articolo abbiamo riportato tutto ciò che riguarda il mondo delle svendite, degli sconti e dei saldi.
Il periodo dei saldi invernali ed estivi, nonostante il momento storico, con le dovute attenzioni rappresenta non solo un’occasione per concludere buoni affari, ma anche un modo per aiutare i numerosi piccoli commercianti messi in difficoltà dalla crisi economica.
Salve Chiara, no. Le collezioni precedenti possono essere vendute in saldo
Salve,
Si possono vendere a prezzo pieno, quindi prezzo da cartellino, capi dell anno precedente?
Capi, tra l altro, inseriti tra quelli della collezione in corso come se nulla fosse.
Grazie
Salve Mariella
in genere gli articoli in saldo non possono essere rimborsati con soldi e buoni da spendere eventualmente per articoli non in saldo. Provi comunque a chiedere al negozio e ci faccia sapere
Buon pomeriggio,
se restituisco un articolo acquistato in saldo in quanto provato a casa con calma non va bene (scarponcini che fanno male), non trovando alternativa interessante, posso chiedere di avere un buono da utilizzare più avanti?
Grazie
Non non ha diritto allo sconto
Mio figlio ha aperto una lista regalo in un negozio di abbigliamento. Il giorno in cui andrà a scegliere la merce coincide con il black friday ha diritto allo sconto? Il negoziante a telefono ha detto di nograzie Rossella
Buongiorno, il 14/2 ho acquistato un anello a mia figlia per il suo compleanno, ero molto incerta se comprarlo perchè non avevo la misura del dito, ma la commessa mi ha garantito che si poteva cambiare e che inoltre quel giorno c’era la promozione per Ssn Valentino dello sconto del 30% sul prezzo iniziale. Naturalmente l’anello era grande e ieri ci siamo recate a sostituirlo con una misura più piccola ma ciò il negozio non lo poteva fare e quindi ci hanno detto che potevamo scegliere altro. Mia figlia ha scelto un altro anello della stessa cifra iniziale dell’altro, ci siamo recate alla cassa e hanno preteso che pagassimo la cifra dello sconto applicatoci il 14/2 perchè ieri non c’era la promozione.
Mi scusi ma non è “uno specchietto per le allodole”? Mi invogli a comprare con la promozione, mi garantisci il cambio ma non sottolinei che avverrà dietro il pagamento dello sconto applicatomi in un primo momento. Mi scusi ma mi sento ingannata, pensi se era un regalo ad una persona a cui io dicevo sì vai pure a cambiarlo. questa arrivava alla cassa e io mi facevo una bella figura di…… Può gentilmente dirmi se ciò è regolare o se c’è qualcosa che mi tuteli? Grazie mille.
Ho acquistato un maglione in saldo x un regalo ma non gli andava bene così tornando indietro x cambio tg. Il datore si è rifiutato x mancanza di cartellino ma ero munita di scontrino..Cosa posso fare? X riuscire a cambiare tg.. ..grazie attendo risposta
Per lo stesso capo (che eventualmente va sostituito per taglia e/o colore), dovrebbero applicarle il medesimo sconto del 30%. Se invece vuole sostituire il suo capo con uno diverso, temo che non avrà più diritto allo sconto. Saluti
Se acquisto un capo con lo sconto del 30%e successivamente lo voglio cambiare e non c é più lo sconto come devo pagarlo? Devono lo stesso applicarmi la stessa percentuale o devo pagarlo a prezzo pieno?
No, per legge il saldo si può cambiare. Dica al commerciante di aggiornarsi.
Ho acquistato 4 camicie con prezzo scontato con taglia di collo 40. All’apertura a casa, ho rilevato che la taglia non corrispondeva agli standard. Le camicie erano più piccole di circa 4 cm su tutte le misure. Fatto rilevare il problema, il commerciante afferma che il saldo non si cambia e tocca all’acquirente controllare se il capo va bene, perché le aziende possono usare misure diverse!
Posso rivalermi? Grazie
buonasera, una cliente è venuta a cambiare un giubbotto con sua madre. L’aveva pagato 70 euro ma era a sconto perché dell’anno precedente. un giubbotto basico nero tutt’ora in commercio. Non avendo la taglia, le ho fatto vedere un capo di questa stagione a 89 euro. lei pretendeva ASSOLUTAMENTE LO STESSO SCONTO DICENDO CHE LO AVEVA PAGATO 79!!!! Ha cominciato ad urlare per farsi ragione. Mi ha fatto andare fuori dalle righe. Le ho dato il giubbotto allo stesso prezzo mentre sbraitava con madre e bimbi al seguito, facendomi uno scontrino di 19 euro. Mentre usciva continuava a sbraitare….
Salve. Ho acquistato dei capi in saldo. Una volta provati ed appurato che non mi andavano bene sono tornata al negozio dopo 2 gg dalla acquisto. Le taglie che mi servivano non c erano. Ho dovuto fare il cambio con altri capi diversi ma solo in saldo. Quel che mi serviva realmente l ho dovuto sostituire con un capo simile ma non in saldo. Il prezzo della merce sostituita saldo con saldo era inferiore di 2 euro rispetto al primo acquisto. Pensavo che mi venissero scalati dal prezzo pieno del capo acquistato non in saldo. Niente da fare. Ci ho rimesso 2 euro e sono stata obbligata a scambiare la merce in saldo solo con altri saldi. Va tutto bene?
grazie
buongiorno, qualche giorno ho accompagnato mia mamma ad acquistare un giubbino
Ha trovato un piumino che una volta arrivata a casa ha notato un difetto di cuciture cosi ci siamo recati in negozio il giorno dopo
La commessa gentilmente ci ha concesso il cambio ma non avendo trovato nulla ci ha fatto un buono che avremmo dovuto spendere entro l’anno.
Mia mamma trova poi il giubbino in un altro negozio e quindi mi regala il buono
io avendo visto una giacca che mi piaceva ho chiamato chiedendo di usufruire del buono per acquistarla
la risposta è stata che il buono poteva essere utilizzato ma non in saldo cosa che la commessa non mi ha assolutamente detto anche perché io acquistato in saldo perché ora dovrei acquistaere a prezzo pieno?????
salve, vorrei sapere se un capo acquistato in saldo può essere sostituito e se ci sono limitazioni a questo ed in che modo (cambio merce, restituzione del contante). grazie
Sabato ho acquistato alla Malbolro un maglione come regalo di compleanno per mio marito. L’acquisto e’ avvenuto con un saldo del 50 x 100 (black friday). Il regalo,consegnato lunedi, e’ risultato piccolo di taglia. Martedi ci siamo recati x il cambio taglia. Lo stesso maglione di taglia supriore il negozio ne era sprovvisto, allora ci siamo orientati con una camicia ma quest’ultima e’ stata valutata con lo sconto del 30×100 perche da lunedi il negozio (per gli stessi articoli era passata dal 50 al 30 x100)’ . Sono andata via incavolata dicendo che mi sarei recaata ad effettuare il cambio quando il negozio avrebbe rimesso il saldo del 50×100. La riflessione e’ : ma se avessi trovato lo stesso maglione di taglia superiore acquistato col 50×100 avrei dovuto dare anche la differenza. Secondo voi tutto cio’ e’ fluido? per me c’e’ qualcosa che non mi torna.
Salve.
Ho acquistato un paio di scarpe da ginnastica che mi stavano un po’ larghe invogliata dal prezzo (erano in saldi) e dal parere del commesso che sosteneva che se avessi messo dei calzettoni mi sarebbero andate bene.d
Però così non è stato e il piede non era stabile.
Sono tornata al negozio e mi hanno dato un buono dell’importo speso.
Oggi sono andata per acquistare un altro paio di scarpe e il titolare sostiene che avrei dovuto cambiarle con un altro paio da scegliere tra quelle in saldi (ormai non più disponibili).
Cosa dice la legge?
Ho ricevuto in regalo un orologio in una gioielleria, ma l articolo non è di mio gradimento. quindi per evitare che rimangain un ccassetto mi reco in gioielleria e chiedo se sia possibile il cambio o aggiungendo altri soldi comprareqqualcosa di più costoso. Mi viene detto. Che essendo la merce in saldo non è possibile fare alcun cambio o acquistare altro di prezzo superiore. morale della storia l orologio regalo di laurea rimarrà a prendere polvere.ora mi chiedo il negoziante ha ragione? In caso contrario posso avvalermi del cambio?
buonasera, ho acquistato un paio di scarpe in saldo, ultimo numero, provate frettolosamente in negozio.
una volta a casa mi accorgo che sono piccole.
dopo due giorni mi presento in negozio ed esibisco confezione integra e scontrino, ma il negoziante mi nega il reso e propone di mettere le mie scarpe in forma per allargarle un po. io mi rifiuto perche le trovo veramente piccole, e lui mi propone il cambio con altro articolo entro i 10 giorni dall’acquisto.
dal momento che non sono interessata a nulla, chiedo di poter avere un buono del valore speso, da utilizzare in futuro, anche questo negato.
di fatto, il negoziante accetta le mie scarpe indietro a patto che io le sostituisca con altra merce di valore pari o superiore. mi nega il reso in contanti e l’eventuale buono di ugual valore.
ma e’ normale?!
SALVE VORREI CHIARIMENTI RIGUARDO UN ACQUISTO EFFETTUATO CON UN BUONO RILASCIATO DA UN PUNTO VENDITA PRIMA DEI SALDI.
CI RITORNO NEL PERIODO DEI SALDI E TROVO UN ARTICOLO IN SCONTO CHE POTREBBE INTERESSARMI, CHIEDO DI PRENDERLO E ALLA CASSA SI COMPORTANO IN QUESTO MODO:
DETRAGGONO L’IMPORTO DEL BUONO DAL PREZZO INTERO (SENZA SCONTO) DEL CAPO DA ME SCELTO E ALLA DIFFERENZA APPLICANO LO SCONTO IN VIGORE AL MOMENTO, CHIEDENDOMI QUINDI UNA DIFFERENZA.
PER ESSERE PIU CHIARO:
VALORE DEL BUONO € 50,00
PREZZO PIENO DEL CAPO SCELTO € 150,00 IN SALDO € 50
MI CHIEDE UNA DIFFERENZA DI € 50 …. NORMALMENTE NON SI APPLICA LO SCONTO E POI SI DETRAE L’IMPORTO DEL BUONO? …GRAZIE
Ho comprato un paio di scarpe 39.90 non in saldo.dopo una settimana (iniziato i saldi)le ho cambiate con un paio in saldo a 49.90.il venditore mi chiede una differenza di 14.00 euro io mi lamento e lui mi dice che siccome le mie scarpe non erano in saldo e ora invece ci sono deve calcolarle come se lo fossero oppure farmi pagare per intero le scarpe che ho preso in cambio.Praticamente alla fine le scarpe in saldo le ho pagate 54 euro.
ci sono molte imprecisioni, ad esempio dire che un capo di magazzino sia peggio di un capo di stagione non ha senso. oppure sostenere che se c’è più del 50% c’è dietro qualcosa di poco chiaro… perché? spesso, pur di vendere un prodotto è anche possibile che un commerciante ci rimetta sul singolo pezzo, anche perché il suo guadagno, magari, l’ha già effettuato nell’arco della stagione, per cui la priorità può essere non doverlo ritirare…
Buon giorno, una settimana prima dei saldi ho acquistato un articolo in pre saldi con lo sconto 30%. La settimana successiva l’ho dovuto cambiare e la commessa mi ha detto che potevo fare il cambio, ma al prezzo corrente (l’articolo in questione era scontato del 50%), pertanto ho perso all’incirca il 20% del valore dell’articolo. E’ legale questa cosa? Grazie
Salve,ho acquistato un capo d’abbigliamento con saldo al 70%, e come spesso succede a tutti c’è stato un ripensamento da parte mia e ho provato a fare il cambio merce. Mi sono recato nuovamente nel negozio e il commesso mi dice in un primo momento che non ci sono problemi per il cambio a patto che si arrivasse a una cifra uguale o superiore rispetto alla precedente.e fin qui tutto ok.
Dopo un po’ il commesso mi si avvicina dicendomi che la merce in saldo andava cambiata solo con altra merce in saldo, qui Son rimasto senza parole perché essendo periodo di fine saldo la scelta era veramente scarsa.
Ora mi chiedo, dal momento che il negoziante decide di effettuare il reso, può farmelo fare solo con altra merce in saldo? e perché non anche sulla nuova collezione?
Salve,
ho acquistato una borsa in saldo al 50% del su prezzo iniziale.
Arrivo a casa, la merce senza difetto, con una piccola indagine l articolo non appartiene alla stagione invernale appena terminata, bensì ad una stagione precedente.
Propongo di cambiare, e mi sento rispondere che posso solo nel reparto dei saldi (dove non c è quasi più nulla) e non nell intero negozio (dove seppur a prezzo pieno acquisterei merce di nuova stagione).
Come mi devo comportare?
Grazie
L’acquirente che pretende il cambio con arroganza , non merita l’attenzione di nessun commerciante , mai . Il rispetto per chi si mette a sua disposizione in ogni caso , è assolutamente doveroso. Francesco
Per Rosa: no, non è affatto normale
Nel corso di un acquisto su un sito on line, dopo aver inserito l’articolo IN SALDO il presso originario è variato e dunque anche il prezzo scontato… è legale???
Come posso fare se non lo è ??? che nervi! è una questione di principio ora!
Per Ginevra. La questione è abbastanza complessa in effetti. Se il bene non è più disponibile il venditore ha diritto di fare il buono. In caso contrario la sostituzione è un diritto dell’acquirente, quindi le suggerisco di informare il venditore che adirà le vie legali e poi di far regidere una richiesta formale da un avvocato.
Il mio ragazzo ha comprato in promozione un bene mobile al prezzo di 90 euro. Il bene era viziato(non funzionava dall’inizio) quindi ha chiesto al venditore di cambiarlo o di ripararlo.
Non è stato possibile ripararlo, a distanza di un mese ancora non gliel hanno cambiato. Il venditore vuole fargli un buono da 90 euro, ma lui vuole l’oggetto nuovo perché ad oggi che non è più in promozione costa 140 euro( 50 euro in più rispetto a quando l’ha comprato).
Ha diritto a richiedere l oggetto nuovo o no?
La mia ragazza ha acquistato un capo in saldo da regalare per un compleanno.Purtroppo il regalo non e stato gradito e al momento del cambio con merce equivalente c’è stata una dura lotta con la responsabile del negozio,la quale sosteneva che non era obbligata a cambiare capi in saldo solo perchè non graditi.
Morale, il cambio è stato fatto con un capo più costoso,ma la mia domanda è:chi ha ragione??? Grazie
Trovo ridicolo che la merce in saldo non si cambi nei negozi italiani. In tutti gli altri paesi (io vivo a Londra) la merce in saldo viene rimborsata interamente entro 15 giorni dall’acquisto se integra con le etichette! ALTRO CHE LA MERCE IN SALDO NON SI CAMBIA. I COMMERCIANTI ITALIANI FANNO I FURBI, SERVONO PIU’ LEGGI A TUTELA DEL CONSUMATORE.
alla fine dinovembre 2011 mio marito ha acquistato al Fashion district di Valmontone un paio di jeans neri di marca che appena indossati a casa hanno lasciato sugli slip e sulla pelle una notevole quantità di colore. Non potendoceli cambiare perchè non ne avevano un altro paio della stessa taglia il negozio ci ha proposto di rilasciarci un buono spesa, ma noi abbiamo rifiutato e abbiamo chiesto il rimborso totale, cioè 90 € anche perchè attualmente non sapremmo cosa acquistare. Ho letto che l’accettazione del buono se il capo è fallato (e in questo caso mi pare evidente) è a discrezione del cliente. Ci hanno risposto che prima devono far analizzare i pantaloni dall’azienda produttrice . Dato che ci aspettiamo una risposta negativa, cosa dobbiamo fare?
17/01/(2012Questa mattina è venuta una ragazza nel mio negozio per cambiare uno stivale comprato il 20 dicembre aveva la chiusura lampo rotta(cosa molto strana perchè le controllo prima che escono dal negozio),visto la problematica accertata glieli ho cambiati con lo stesso articolo conforme visto che era ancora disponibile.Lei voleva un altro articolo in cambio perchè diceva che quel tipo di stivale non l’avrebbe utilizzato normalmente.Lei insinuava che sono stata cattiva che dovevo darle un diverso articolo.Credo di essere stata onesta nel cambiarlo.Cosa ne pensate?????
direi che dopo aver letto questo vostro articolo sembra siate d’accordo con qualche negoziante x mettere ancora piu’ confusione!!!!! LA MERCE IN SALDO NON DIFETTATA NON SI CAMBIA!!! QUESTO DOVETE SCRIVERE, NON CHE SE E’ DIFETTATA C’E’ L’OBBLIGO DEL RESO, QUELO E’ OVVIO E COMUNQUE SE PRENDI UNA MERCE DIFETTATA VUOL DIRE CHE NON SEI STATO MOLTO ATTENTO!!
SONO UNA COMMESSA E SE UN CLIENTE MI VENISSE IN NEGOZIO CON QUESTO DOCUMENTO CI METTEREI ORE A FAR CAPIRE CHE IL CAMBIO DEVO FARLO SOLO SE LA MERCE E’ FALLATA!!! VERGOGNATEVI!!!!!
LA MERCE IN SALDO NON SIAMO OBBLIGATI A CAMBIARLA SE E” INTEGRA!!! QUESTO VA SPIEGATO AL POVERO CITTADINO!!