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Titoli di credito

Cosa sono i titoli di credito: assegni, cambiali e azioni societarie

Nella vita gestire del denaro è inevitabile. Quando le cifre in ballo sono importanti, piuttosto che trasportare moneta contante, si preferisce utilizzare i cosiddetti titoli di credito. Ciò avviene da secoli oramai. Un primo tipo di titolo di credito era già in uso tra i commercianti, che trasportavano le merci con le navi. Per fronteggiare la pirateria, all’epoca molto diffusa, e limitare i rischi delle spedizioni si evitava di trasportare contanti e ad essi si sostituivano moduli cartacei da consegnare alla controparte d’acquisto. Ciò non è affatto diverso da quanto avviene comunemente al giorno d’oggi con gli assegni, per intenderci.

Cos’è un titolo di credito

Questo tipo di pagamento è molto diffuso, ma su alcuni dettagli della tematica vi è ancora un po’ di confusione. Innanzitutto specifichiamo cosa sia un titolo di credito. Esso consiste in un documento che incorpora in se il diritto di credito, ossia il diritto di ottenere una predeterminata prestazione. Consiste dunque in una specie di promessa che lega due soggetti, tramite un supporto cartaceo che certifica il tipo di rapporto presente tra i due.

Generalmente per “prestazione” s’intende l’esborso di una cifra in denaro ( ed è il caso di cambiali ed assegni, comunemente utilizzati) ma tale prestazione può anche consistere nel diritto di partecipare ad assemblee, diritto di voto, possibilità di percepire interessi o dividendi (ed in questo caso si tratta di azioni societarie) oppure ancora in una garanzia che rappresenta il diritto di ritirare delle merci o trasferirne ad altri la proprietà ( fede di deposito, ricevuta di carico e lettera di vettura).

Qualunque sia la prestazione, il caso, i soggetti, il titolo di credito si manifesta sempre attraverso un documento cartaceo. Si tratta di un modulo prestampato, da compilare solo nelle parti vuote e che non va in alcun modo modificato in un secondo momento.
La prestazione è indissolubilmente legata al supporto cartaceo, ossia non si può pretendere l’adempimento della prestazione (il pagamento o la consegna di un oggetto) senza presentare l’apposito modulo. Questo principio che vede il titolo di credito legato necessariamente al documento viene denominato diritto cartolare.
Per cui per essere titolari e legittimi possessori del titolo di credito è sufficiente possedere il supporto cartaceo che afferma la prestazione.

Il titolo di credito, dunque, è uno strumento utile per far circolare con maggior sicurezza e praticità i diritti di credito. Questo metodo di pagamento è nato proprio per semplificare la vita economica dei cittadini ci sono però delle suddivisioni da fare. Quando viene compilato un titolo di credito generalmente viene fatto a seguito d’un atto di compravendita. In queste condizioni il titolo di credito ha un rapporto causale, ossia una motivazione che ne giustifica l’esistenza.

Il rapporto causale è differente dal rapporto cartolare, quest’ultimo consiste nell’incorporazione del diritto di credito nel documento. I due tipi di rapporto possono apparire simili a prima vista, ma vanno accuratamente evitate problematiche confusioni. Il nostro legislatore si è ampiamente occupato della disciplina dei titoli di credito nel nostro codice civile negli articoli a partire dal 1992 sino ad arrivare al 2027.
Quest’ambito è però spesso oggetto di leggi speciali, che integrano o modificano le direttive del codice civile. Ricordiamo in tal proposito la legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n.1669) e la legge sull’assegno (Regio Decreto del 21 dicembre 1933, n.1736).

Le caratteristiche dei titoli di credito

Prima o poi nella vita ci si ritrova tra le mani un titolo di credito. Cambiali ed assegni sono certamente i più comuni. Ma quali sono le caratteristiche a cui dobbiamo far caso? Cosa dobbiamo aspettarci?

Chiariamo tutto ciò passo dopo passo, definendo le tre caratteristiche fondamentali dei titoli di credito ossia letteralità, astrattezza ed autonomia. Caratteristica essenziale – alla quale abbiamo già accennato precedentemente – è la letteralità. Secondo questa specifica caratteristica il diritto di credito esiste unicamente nella forma e nei modi specificati nella lettera, ossia nel documento (o modulo prestampato che dir si voglia).Così si stabilisce che la somma scritta sulla lettera è l’unica pretendibile e qualsiasi altra prestazione non prevista (come ad esempio l’inserimento d’un tasso d’interesse) non è legittima.

Altra importante caratteristica è l’astrattezza. Il rapporto cartolare è generalmente astratto, ossia non riporta specificatamente la causa per cui è stato emesso. Per cui leggendo il documento non vi è nessun punto in cui sia scritta la motivazione scatenante che ha spinto la persona a stipulare il titolo di credito. Chiaramente questa caratteristica non riguarda tutti i titoli di credito, fanno infatti eccezione i titoli societari (azioni ed obbligazioni) per i quali è obbligatoria la nominalità. Parliamo infine dell’autonomia, ossia quella caratteristica grazie alla quale il titolo di credito può circolare liberamente tra diversi possessori senza che l’ultimo di questi debba in alcun modo dipendere dai rapporti intercorrenti tra i precedenti possessori del titolo.

Classificazione dei titoli di credito

Una volta effettuata la divisione tra titoli causali e titoli astratti va stabilita un’ulteriore differenziazione. Eccone una breve schematizzazione:

  • Titoli nominativi
    Sono quelli intestati ad un unico soggetto. I trasferimenti sono vincolati da un’annotazione in appositi registri. Il nominativo viene dunque apposto in due sedi, sul titolo di credito e sul registro che rimane in possesso dell’emittente.
  • Titoli all’ordine
    Questo è un caso frequente. L’intestazione è segnata unicamente sul titolo di credito. Esso può dunque essere agevolmente trasferito ad altri tramite “girata” un procedimento che prevede l’apposizione di una firma sul retro del titolo e che rivolge il titolo ad un nuovo possessore.
  • Titoli al portatore
    Si tratta di un titolo di credito a cui bisogna prestare particolare attenzione, considerando il fatto che in caso di perdita chiunque lo trovi è autorizzato a riscuoterlo. Il diritto di credito si trasferisce, infatti “al portatore” colui che è fornito della carta.

Inoltre vi possono essere casi in cui il tipo di titolo di credito dipende dalla natura dell’emittente, ossia se si tratta di uno scambio tra persone (titoli privati) oppure di uno scambio tra società o enti (titoli pubblici). Vi sono anche casi di titoli di massa, stipulati in un’unica operazione ma caratterizzati da un uguale contenuto destinato a più persone, oppure individuali, nel caso in cui riguardi un unico soggetto.

Ammortamento dei titoli

Consideriamo, cosa non troppo rara, che un titolo di credito venga casualmente perso, rubato o distrutto. In questi casi come bisogna comportarsi? Come si può far valere il proprio diritto di credito?

La legge italiana, in tali casi, presta la massima garanzia al soggetto in difficoltà seguendo due fronti. Dapprima rende nullo il titolo di credito illecitamente sottratto e ne blocca quanto prima la possibilità di riscossione, secondariamente garantisce a colui che ha smarrito il titolo di credito un documento che ne faccia le veci (che lo sostituisca a tutti gli effetti).

In questi casi il procedimento da attuare è denominato ammortamento (Si parla di questo tipo di procedimento negli articoli 2016-2919 e 2027 del nostro codice civile).
Insomma si vuol garantire al legittimo possessore del titolo di credito la possibilità di riscuoterlo ugualmente, limitando la possibilità ad altri d’usufruirne indebitamente. Come prima cosa, qualora si perda un titolo di credito, bisogna effettuare regolare denuncia alle forze dell’ordine.

Il procedimento d’ammortamento viene poi seguito nel Tribunale (quello di giurisdizione del luogo in cui il titolo è stato smarrito) che effettuerà delle vere e proprie indagini per verificare la denuncia. È prevista la possibilità (entro un limite di massimo 30 giorni) di poter presentare un’opposizione all’ammortamento. Passati questi giorni il Tribunale è tenuto a far pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato che decreti l’ammortamento del titolo di credito. Tale decreto certificherà la possibilità da parte del legittimo possessore del titolo di poterne richiedere una copia equivalente e d’altro canto renderà nullo il titolo smarrito. Il procedimento d’ammortamento è previsto unicamente per i titoli nominativi e all’ordine, per questo bisogna riservare particolare attenzione a quelli al portatore!

Link a siti web sui titoli di credito

Titoli.com
http://www.titoli.com
Ecco un sito interamente dedicato ai titoli di credito. Esso raccoglie in se una serie d’articoli che riguardano l’argomento e si propone come un portale d’economia immediato “a portata di click”.

Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_di_credito
Come sempre Wikipedia rappresenta un punto di riferimento. Ecco in essa una definizione di titolo di credito.

Dizionario del cittadino
http://www.pbmstoria.it/dizionari/dizcittadino/lemmi/439.htm
Tra le nozioni utili al cittadino chiaramente non poteva mancare un riferimento ai titoli di credito, essenziali nella vita in società.

Codice civile
http://www.leggeonline.info/codicecivile/titoloV_4_print.php
Ecco gli articoli del codice civile che riguardano i titoli di credito, in una versione pronta per essere stampata o visualizzata comodamente dal PC.

Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.finanze.it/export/sites/default/finanze/index.htm
Ecco il ministero al quale fa riferimento l’economia italiana, di cui i titoli di credito rappresentano un essenziale pilastro.

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