Dotazioni di sicurezza nautica da diporto
Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza in riferimento alla nautica da diporto, occorre prendere in considerazione il Decreto Ministeriale 478/1999 che al suo articolo 6 , intitolato Mezzi di salvataggio e dotazioni di Sicurezza ha stabilito::
tutto quello che il navigatore da diporto deve sapere per la sua imbarcazione
- 1) Che le unità da diporto, specificatamente le:a)
unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.496 e successive modificazionib)
unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n.50, e successive modificazionidevono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell’allegato b) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio. - 2) I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
- 3) I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall’unità durante la navigazione.
Con tale articolo si é stabilito che le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio devono essere commisurati in funzione alla distanza dalla costa a prescindere quindi dalla classificazione e dalla abilitazione dell’unita da diporto.
Inoltre con la Direttiva europea 94/25 CE che fissa i criteri tecnici , recepita con D.L.vo 436/96, prevede l’obbligo a tali unita di possedere requisiti di sicurezza, tra cui la marcatura CE, per poter essere commercializzate liberamente nel mercato.
Quindi per poter commercializzare un prodotto all’interno della comunità europea occorre avere il marchio CE, che certifica l’idoneità e il rispetto delle norme di sicurezza richieste dalle direttive europee. In Italia gli organismi abilitati a certificare la qualità e quindi l’idonieta del prodotto di circolare all’interni dei paesi comunitari sono attualmente sono il RINA, il DNV Modulo Uno, l’Istituto Giordano di Bellaria, l’ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti) e l’Udicer/Nautest di Riviera del Brenta, Società Quality and Security di Salerno, ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell’Unione Europea e viceversa.
Occorre inoltre evidenziare che le unita immatricolate prima del 16 giugni 1998, possono liberamente circolare nei paesi comunitari ed extra europei quanto disposto dalla legge n.50/1971.
A scopo esemplificativo, tenendo conto del DM 5 ottobre 1999, n. 478, si riportano di seguito le dotazioni di sicurezza commisurate in funzione delle diverse fasce di navigazione. Nella navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua occorre avere con se per ogni persona a bordo la dotazione di un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo e un salvagente anulare con cima.
Procedendo la suddivisione delle varie dotazioni in funzione della navigazione dalla costa, si precisa che entro i 300 metri non occorre nessuna dotazione.
Navigazione entro 1 miglio dalla costa:
Le normative, supra elencate, impongono di avere oltre al giubbotto di salvataggio e al salvagente anulare con cima per ogni persona a bordo. Mentre specificatamente per le unita non dotate di marchio CE occorre dotarsi una pompa e di estintori.
Navigazione entro le 3 miglia dalla costa:
Occorre anche qui un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo ed un salvagente anulare con cima. Inoltre sono una boetta fumogena e due fuochi a mano a luce rossa. Fanali regolamentari, fischietto, precisando che per le unita superiori ai 12 metri occorre fischio e campana, dove quest’ultima può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile. Mentre per le imbarcazioni senza la marchiatura CE occorre inoltre una pompa ed estintori.
Navigazione entro le 6 miglia dalla costa:
Oltre alle dotazioni supra riportate, occorre inoltre avere 2 anziché una boetta fumogena
Inoltre occorre una boetta luminosa, due razzi a paracadute a luce rossa. Per i fanali occorre specificare se siamo in navigazione diurna fino alle 12 miglia occorre avere a bordo una torcia a luce bianca.
Navigazione entro le 12 miglia dalla costa:
Oltre alle dotazioni supra riportante occorre aggiuntivamente un’apparecchio galleggiante per tutte le persone presenti a bordo, un’apparato Vhf per le imbarcazioni occorre ulteriormente una bussola e tabella di deviazione.
Navigazione entro le 50 miglia dalla costa:
Occorre avere a bordo, oltre alle dotazioni supra elencate una zattera di salvataggio per tutte le persone a bordo, un barometro,un binocolo; la cassetta pronto soccorso, carte nautiche della zona di navigazione, strumenti di carteggio,un riflettore radar. Inoltre in questa fascia occorre disporre di ben 3 ( e no 2 come richiesto nella fascia precedente) fuochi a mano a luce rossa e razzi a paracadute a luce rossa.
Navigazione senza alcun limite dalla costa:
Occorre avere a bordo, oltre alle dotazioni supra indicate, il cd “Emergency Position Indicating Radio Beacon”.Inoltre in questa per la navigazione senza limiti dalla costa, occorre disporre di ben 4 ( e non 3 come richiesto nella fascia precedente) fuochi a mano a luce rossa e razzi a paracadute a luce rossa.
Nota:
Le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono altresì i fanali regolamentari mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte e i fanali laterali; mentre possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l’orizzonte le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi. Concludendo le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l’abbordaggio.
Estintori
Fanno parte della dotazione obbligatoria che devono a bordo avere i natanti e imbarcazioni abilitati a navigare entro i 6 miglia a navigare, inoltre le unita con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp e i 200 hp e con potenza superiore ai 200 hp occorre un estintore. Gli estintori utilizzati a bordo dalle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Pur non essendo prevista alcuna visita periodica, l’estintore deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l’indicatore, deve trovarsi nella posizione verde ovvero di carico. Per maggiore precisione occorre inoltre evidenziare che la potenza dell’apparato motore é rilevante ai fini delle dotazioni da tenere a bordo. Infatti per le imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per le navi da diporto devono avere 1 estintore da 13B se:
- la potenza dell’apparato motore inferiore a 25 hp
- la potenza dell’apparato motore da 25 a 100 hp
- la potenza dell’apparato motore da 100 a 200 hp( mentre se in prossimità dell’apparato motore 2 estintori da 13B)
- la potenza dell’apparato motore dai 200 ai 400 hp
- la potenza dell’apparato motore dai 400 ai 500 hp
- la potenza superiore ai 500 hp (mentre se in prossimità dell’apparato motore 2 estintori da 34B)
Cassetta dei medicinali
In base al Decreto 5 ottobre 1999 n. 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto” (G.U. del 17.12.1999) é altresi, obbligatorio possederela Cassetta dei medicinalia bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare “entro 50 miglia” e “senza alcun limite” dalla costa Per ulteriori dettagli relativi al contenuto della cassetta di pronto soccorso , si veda in merito la tabella A e D del Decreto Ministeriale 25/5/1988.
Infine il decreto ministeriale, 5 ottobre n.478/1999, il quale disciplina anche le dotazioni di sicurezza, che le unita da diporto devono possedere a bordo, all’art. 8 disciplina la “Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)”, tale articolo recita cosi: “I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l’obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall’unità, ovunque si trovi”. Per maggiore precisione, le ulteriori dotazioni di sicurezza che devono disporre le unita da diporto sprovviste di marcatura CE sono la pompa o altro attrezzo di esaurimento per la navigazione entro uno miglio, tre miglia, sei miglia, dodici miglia, cinquanta miglia e senza alcun limite dalla costa.
TABELLA RIASSUNTIVA DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLE UNITA DA DIPORTO
NOTE: Per le unita sprovviste di marchio CE sono necessarie ulteriori dotazioni di sicurezza: pompa o mezzi antincendio – estintori.
Legenda delle lettere presenti in tabella
A Navigazione senza alcun limite
B Navigazione entro 50 mg
C Navigazione entro 12 mg
D Navigazione entro 6 mg
E Navigazione entro 3 mg
F Navigazione entro 1 mg
G Navigazione entro 300 mg
H Acque interne
vedi la tabella delle dotazioni di sicurezza
Link utili da consultare per approfondire la tematica delel dotazioni di sicurezza nelle imbarcazioni da diporto:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
http://www.infrastrutturetrasporti.it
In particolare si possono consultare i Decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione a:
- salvagente anulari D.M.29/9/1999 n. 385
- riflettore radar D.M. 29/9/1999 n. 386
- Segnali di soccorso D.M. 29/9/1999 n. 387
- Bussole magnetiche D.M. 29/9/1999 n. 388
- Apparecchi galleggianti D.M. 29/9/1999 n. 412
- Zattere di salvataggio D.M. 12/08/2002 n. 219
Guardia costiera
NAUTICA
rivista on line specializzata nel settore
BOLINA
http://www.bolina.it
altra rivista on line specializzata nel settore
Lega navale Italiana
http://www.leganavale.it
Ho una piccola barca a vela, lunghezza mt. 4, senza motore,e non mi allontano mai dalla costa,ho a bordo n.2 remi.Desidero sapere le eventuali norme di sicurezza valide per questa barca.
Buongiorno, possiedo un natante di 9×3 a Trieste e vorrei navigare/ormeggiare in Slovenia, vorrei sapere oltre alle dotazioni di sicurezza, secondo la legislazione italiana, cosa devo aggiungere per non avere problemi?
Grazie per la risposta
Buongiorno mi trovo su una nave da diporto con bandiera kingstown,
potrei avere la normativa che regolamenta le dotazione di sicurezza completa.
compreso le zattere ,
grazie.
ho un canotto vorrei mettere un motore fuoribordo da 3 cavalli devo fare l’assicurazione obbligatoria . e per navigare entro i 300 metri dalla costa costa cosa bisogna fare ??? grazie
mi dispiace disturbare ,ma visto che i venditori di attrezature di sicurezza x il salvataggio obligatorie x i natanti mi sono trovato che un venditore dice una cosa diversa su cosa devo avere dobbligo a bordo . Ho cambiato nattante aquistandone uno di 530×220 con motore fuoribordo da 70 volevo sapere fino a sei miglia dalla costa la dotazione obbligatoria qualè, visto che alcuni dicono oltre ai giubotti ,salvagente annulare con cima e boetta luminosa, boetta fumogena,fuochi a mano a luce rossa razzi a paracadute a luce rossa ,fanali regolamentari,apparecchi di segnalazione acustica,pompa di sentina ,estintore, casseta prontosoccorso devo avere anche una zattera autogonfiante se questq cosa e vera perche i venditori uno solo dei 4 dove sono stato mi ha detto questa notizia . Vi ringrazio sin da ora x una risposta visto che la dotazione di bordo la devo prendere tutta nuova grazie
ho una barca a vela di 3,5 metri sulla quale vorrei mettere un motore da 9CV
che dotazioni di bordo sono obbligate?
Quali consigliate?
Grazie