Cosa fare in caso di furto o smarrimento. 1
Duplicato della patente per i cittadini con residenza all’estero. 2
Documenti necessari per la richiesta del duplicato della patente. 2
Soggetti interessati ed eventuali deleghe a terzi 3
Richiesta duplicato presso l’Autoscuola. 4
Avete smarrito il portafoglio o siete stati vittime di furto? Tra i documenti per cui è necessario denunciare la scomparsa c’è anche la patente. Se usate spesso l’auto per spostarvi, infatti, è alquanto rischioso circolare senza patente, soprattutto qualora foste fermati dalle autorità. L’unica cosa da fare, in tempi molto brevi, è denunciare la scomparsa del documento e procedere con la richiesta del duplicato della patente.
Ma può anche capitare di dover richiedere il duplicato della patente anche per altri motivi, che riguardano nella maggior parte dei casi il deterioramento. Con il passare del tempo, infatti, può capitare che i documenti, che spesso si tengono nel portafoglio ma anche in borsa, a volte senza molta cura, si rovinino irrimediabilmente e che non sia più possibile leggere i dati personali che recano sulla superficie.
Questa è un’eventualità che per quel che riguarda i documenti non deve mai succedere; patente, codice fiscale e carta d’identità devono risultare sempre ben leggibili per questioni di sicurezza e nel caso in cui viene richiesto di mostrare un documento d’identità dalle autorità. Per questo motivo, se i dati sulla patente non sono leggibili, occorre procedere con un duplicato.
Ecco allora quali sono le eventualità in cui ci si può trovare, dal furto o dallo smarrimento alla necessità di richiedere una nuova patente causa deterioramento, e quali sono i documenti necessari e l’iter da seguire per richiedere il duplicato del documento.
Cosa fare in caso di furto o smarrimento
La denuncia deve essere presentata entro 48 ore presso gli organi competenti; è possibile farlo presso qualsiasi comando dell’Arma dei Carabinieri o presso gli uffici della Polizia di Stato. La denuncia viene accolta non solo in caso di furto, ma anche in caso di smarrimento del documento.
Nel momento in cui si espone regolare denuncia la vecchia patente, ovunque essa si trovi, non risulterà più valida e in caso di ritrovamento è necessario distruggerla. Dopo aver denunciato lo smarrimento della patenta vi verrà consegnato un foglio provvisorio, della validità di 90 giorni, che vi permette di circolare fino al momento in cui non riceverete la nuova copia della vostra patente.
Al momento della denuncia, gli organi competenti verificheranno se è possibile procedere direttamente con il duplicato. In questo caso si dovrà portare avanti la pratica in questo modo:
- Si richiede il duplicato direttamente all’organo presso il quale si è fatta la denuncia
- Si rilasciano due foto recenti in formato fototessera e un documento di identità valido
Il duplicato, non appena pronto, verrà inviato direttamente a casa, previo pagamento di un contrassegno a cui vanno aggiunte le spese postali.
Se, invece, per altri motivi non è possibile procedere con il duplicato direttamente in loco è necessario inviare la richiesta agli Uffici del Ministero dei trasporti. Questa eventualità si verifica nei seguenti casi:
- Quando non risulta la scadenza della patente presso l’Archivio Nazionale Informatico
- Quando non risulta il numero della patente presso l’Archivio Nazionale Informatico
- Interviene un qualsiasi elemento ostativo alla procedura di rilascio.
A questo punto entra il gioco lo stato, o meno, di duplicabilità della patente. La patente può essere duplicata quando presso il comando dei Carabinieri o della Polizia possono procedere direttamente per la consegna del duplicato. Se così non fosse, si parla di induplicabilità del documento ed è necessario, allunga l’iter previsto, rivolgersi agli organi competenti.
In questo caso è necessario rivolgersi alla Motorizzazione, unico organo che può concedere al cittadino il duplicato della patente. Gli organi competenti si occuperanno di portare avanti tutte le pratiche necessarie per il rilascio di un duplicato della patente.
Duplicato della patente per i cittadini con residenza all’estero
Nel caso in cui siano i cittadini italiani iscritti regolarmente all’A.I.R.E. a dover richiedere il duplicato della patente, si profilano i seguenti, diversi, casi.
- Richiesta inoltrata da parte di un cittadino italiano che risiede all’estero in un paese dell’Unione Europea
Se un cittadino italiano risiede in un paese europeo, il duplicato in questo caso è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato in cui il cittadino italiano ha la residenza.
- Richiesta inoltrata da parte di un cittadino italiano che risiede all’estero in uno stato extra-comunitari.
Se invece un cittadino italiano risiede all’estero e in paese che non fa parte dell’Unione Europa, In questo caso gli uffici provinciali competenti potranno rilasciare il duplicato secondo la normativa applicata dai paesi di riferimento, con le seguenti modifiche a seconda dei casi:
- Produzione di una dichiarazione sostitutiva che attesti la registrazione all’A.I.R.E. al posto della certificazione di residenza
- In caso di smarrimento, o di furto, la denuncia deve comunque essere presentata alle autorità italiane, anche se si è già fatta regolare denuncia all’estero.
- Nei campi in cui è necessario indicare la residenza, si registrerà il comune presso cui è tenuto il registro A.I.R.E
Documenti necessari per la richiesta del duplicato della patente
La patente può essere nuovamente richiesta non solo in caso di furto e smarrimento, ma anche nel caso in cui i dati anagrafici, la foto o la data di scadenza non siano più ben visibili o comunque identificabili. In questo caso, è possibile richiedere il duplicato della patente.
Per avviare la pratica è indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:
- Domanda per la richiesta del duplicato, da compilare attraverso l’apposito modulo
- Documenti che attestano il versamento delle spese d’ufficio per la pratica
- Bollettino postale per la richiesta, eventuale, delle operazioni alla motorizzazione
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza oppure fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante
- Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario (che però non viene richiesto se la patente era stata rilasciata o rinnovata direttamente dalla Motorizzazione Civile o se la patente non era scaduto o in scadenza nei sei mesi successivi all’inoltro della pratica
- Due fotografie recenti in formato fototessera (in cui il capo sia scoperto e il volto ben visibile)
- Documento di denuncia del furto o dello smarrimento presentata regolarmente presso gli organi di Polizia della Repubblica Italiana
- Fotocopia del codice fiscale rilasciato regolarmente dall’Agenzia delle Entrate
- Copia di un documento di identità valido
- Richiesta del duplicato presso il proprio domicilio o residenza
Richiesta del duplicato della patente per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari, per la richiesta del duplicato della patente, dovranno, in aggiunta, allegare a tutta la documentazione necessaria una copia del Permesso di Soggiorno, o la Carta di Soggiorno, valida al momento della presentazione della richiesta del duplicato e al momento del rilascio del documento.
La ricevuta postale che attesta la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è essa stessa documento valido per portare avanti tutte le pratiche presentate presso l’Uffici della Motorizzazione intraprese dai cittadini extracomunitari. In questo caso è necessario allegare a tutta la documentazione anche:
- Una fotocopia della ricevuta che attesta la presentazione di primo rilascio del Permesso di Soggiorno
- La fotocopia che attesta la presentazione l’istanza per il rinnovo del Permesso di Soggiorno
Soggetti interessati ed eventuali deleghe a terzi
Tutte le pratiche per la richiesta del duplicato della patente devono essere espletate dal diretto interessato, ossia dalla persona cui la patente è intestata, ma in caso di impossibilità a presentarsi di persona agli uffici preposti è possibile delegare a terzi.
La persona delegata deve essere munita del proprio documento di identità, di una delega scritta redatta dal titolare del documento per cui si richiede il duplicato e di una fotocopia del documento di identità di chi fa richiesta per il duplicato. La delega deve essere presentata in un primo momento quando si fa richiesta per il duplicato e in un secondo momento quando si ritira il nuovo documento che viene inviato.
Se chi ha la necessità di richiedere un duplicato della patente non è però in possesso della carta di identità in versione italiana, è possibile procedere con l’identificazione della persona attraverso un altro documento di riconoscimento che è stato rilasciato da un ufficio preposto all’amministrazione dello Stato Italiano e di altri stati.
Nel caso in cui il documento sia scritto in una lingua straniera, è necessario allegare una traduzione in lingua italiana, a meno che esistano esenzioni previste da accordi internazionali, redatta da organi competenti della diplomazia consolare e poi legalizzata presso gli uffici della prefettura, davanti a un notaio o da un cancelliere giudiziario preposto.
Richiesta duplicato presso l’Autoscuola
Nel caso in cui abbiate la necessità di richiedere il duplicato della patente perché il documento si è deteriorato o perché i dati non risultano più leggibili è possibile rivolgersi direttamente all’autoscuola.
È sufficiente recarsi presso la sede dell’autoscuola e presentare i seguenti documenti:
- 2 fotografie in formato fototessera recenti
- certificato medico, se la patente è scaduta
- vecchia patente di guida deteriorata
- permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i cittadini extracomunitari